Argilla IUS: l’aggiornamento 33 include degli update sulla normativa. Eccoli elencati
Argilla IUS: l’aggiornamento 33 include degli update sulla normativa come segue.
NORMATIVA
Trust (Amendment no. 7) (Jersey) Law 2018
Con tale provvedimento, in vigore dall’8 giugno 2018, è stata emendata la Trust (Jersey) Law 1984 (in Argilla IUS designata quale legge regolatrice del modello di trust c.d. “dopo di noi”).
Precisamente, il provvedimento in oggetto:
– ha modificato gli artt. 1, 9, 9A, 30, 34, 38, 43 e 47;
– ha interamente sostituito l’art. 29;
– ha inserito ex novo l’art. 43A
L. n. 205 del 2017 (c.d. Legge di bilancio 2018).
Art. 1, commi 999 ss.
Con tali disposizioni (che, tra l’altro, hanno modificato, l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 461 del 1997), è stato armonizzato il trattamento dei redditi realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalla cessione di partecipazioni in società di capitali ed enti equiparati.
Precisamente, tali redditi sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dalla disposizione da ultimo citata a prescindere dalla natura qualificata o non qualificata della partecipazione che è oggetto di cessione.
L. n. 145 del 2018 (c.d. Legge di bilancio 2019).
Art. 1, comma 705.
Con tale disposizione, il legislatore ha esteso al familiare coadiuvante di coltivatore diretto, appartenente al medesimo nucleo familiare di quest’ultimo, iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale agricola quale coltivatore diretto, le agevolazioni di cui all’art. 10, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 1, comma 608, l. n. 147 del 2013: è stato, così, accolto a livello normativo l’orientamento già affermato da taluna giurisprudenza di merito (v. Comm. Prov. Pistoia 10 marzo 2014 n. 96; Comm. Trib. Prov. Lecco 21 novembre 2016 n. 41).
Art. 1, commi 1053.
Con tale disposizione, il legislatore ha prorogato al 30 giugno 2019 (o, meglio, al 1° luglio 2019, in quanto il 30 giugno è giorno festivo) il termine per la redazione e il giuramento della perizia per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2019.
Art. 1, comma 1054.
Con tale disposizione, il legislatore ha aumentato le aliquote delle imposte sostitutive dovuta nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi della rivalutazione di cui al comma 1053; precisamente dette aliquote ascendono:
– all’11% per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2019, risultano qualificate, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986;
– al 10% per le partecipazioni che, alla medesima data, risultano non qualificate, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c bis), d.P.R. n. 917 del 1986;
– 10% per terreni edificabili o con destinazione agricola.
Art. 1, comma 1084.
Con tale disposizione, il legislatore ha stabilito la natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205 del 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), che aveva novellato il testo dell’art. 20, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986: da ciò discende l’efficacia retroattiva della modifica legislativa, e la conseguente applicabilità di quest’ultima disposizione, nella nuova formulazione, anche alle fattispecie perfezionate anteriormente al 1° gennaio 2018 e ai giudizi in quel momento in corso.
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